Firme false anche nei documenti bancari

Una donna di Parma, come tanti, aveva a suo tempo, più precisamente il 30 giugno 2001, stipulato con Banca Monte, un istituto di credito allora collegato alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., poi incorporato da Intesa San paolo s.p.a., un contratto “4 You”.
Si trattava di una pretesa forma di risparmio ideata dai funzionari della Banca 121 s.p.a., analoga a c.d. “MY WAY, e consistente nella stipulazione di un mutuo, da rimborsarsi mensilmente, per l’acquisto di azioni e obbligazioni, che, a dire dei creatori avrebbe prodotto notevoli guadagni per l risparmiatori, che ne avessero fatto uso.
In realtà, una vera e propria truffa finanziaria, dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione, perché non diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo quanto prescritto dall’art. 1322 c.c.
E così la nostra associata, dopo aver versato più di 20.000,00 euro, si è rivolta all’avvocato Giovanni Franchi, presidente di Konsumer Emilia Romagna ed esperto in materia.
Dopo la notifica dell’atto di citazione, la causa è però finita male. Il Tribunale di Parma ha, infatti, respinto la domanda proposta dalla risparmiatrice, avendo accolto l’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla Banca Monte Parma s.p.a. sulla basa di un preteso accordo transattivo che sarebbe stato sottoscritto dalle parti.
Non riconoscendo la propria sottoscrizione, l’associata è stata consigliata di proporre appello. E così ha fatto, chiedendo alla Corte d’appello di Bologna di accertare la falsità della sua firma ai sensi dell’art. 221 c.p.c. Essendo la querela di falso stata dichiarata ammissibile e la causa rimessa avanti il giudice competente, cioè il Tribunale di Parma, quest’ultimo, dopo il deposito della perizia da parte del consulente nominato, con sentenza n. 1872/18 in data 19.12.18 ha dichiarato la falsità della sottoscrizione, ponendo tutte le spese a carico dell’istituto di credito.
Arrivati a questo punto, se alla risparmiatrice non verrà restituito tutto quanto ha versato e speso per la causa, il giudizio verrà riassunto in Corte d’Appello con esito certo alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che dichiara nulli i “4 You”, dopo che è stato eliminato il falso accordo transattivo.
“Una grande vittoria di Konsumer Emilia Romagna – dichiara l’avv. Giovanni Franchi -, che dimostra che le banche non si tirano indietro all’uso di firme false e che dimostra soprattutto la forza dell’associazione sempre pronta a tutelare i risparmiatori.”

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