Tribunale di Parma: sì al risarcimento di un risparmiatore Parmalat

Con sentenza n. 1886 del 4 luglio 2017 Il Tribunale di Parma ha riformato una sentenza del Giudice di pace di Parma, che aveva respinto la domanda avanzata da un risparmiatore per un acquisto di azioni Parmalat in data 12.12.03 per la complessiva somma di € 2.518,50 presso una filiale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.

Il Tribunale ha ritenuto erronea la decisione del giudice di prime cure che aveva escluso la nullità per difetto di forma a causa della mancanza di un contratto generale d’investimento, per non avere l’attore dato prova di tale circostanza. Secondo il Tribunale, infatti, gravava sulla banca l’onere di dimostrare la preventiva stipulazione per iscritto di quel contratto, perché è la banca, appunto, che ha interesse a dimostrare tale circostanza, dimostrazione oltretutto che non può essere fatta per presunzioni o testimoni.
E così il Tribunale ha condannato la banca a restituire la somma versata per l’acquisto, oltre interessi, così da arrivare a circa € 3.000,00 più le sperse dei due gradi del giudizio.
Secondo l’avvocato Giovanni Franchi di Parma, il legale che ha tutelato il risparmiatore e che sono anni che si occupa di risparmio tradito, la sentenza merita di essere ricordata, perché dimostra che questa è una materia troppo specialistica per essere affidata, anche quando la causa sia di modesto importo, a giudici diversi dai Tribunali. Sempre secondo l’avv. Franchi non può pretendersi che una parte fornisca una prova negativa, quale la mancanza di un contratto e condannarlo oltretutto alle spese di lite, come era accaduto in primo grado.

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